COMPENSI DEI CCTTUU, RELATIVI A PROCEDURE FALLIMENTARI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI
La Legge 6 agosto, 2015, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, in vigore dal 21 agosto 2015 (GURI, Serie generale, n. 192 del 20/08/2015, Suppl. Ordin. n. 50/L), introduce importanti novità riguardo ai compensi dei CCTTUU. relativamente a perizie in procedure sia fallimentari sia di esecuzioni immobiliari.
Nell'allegato a tale legge di conversione, che ha anche modificato le Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (per quanto di nostro interesse l'art. 161 Giuramento dell'esperto e dello stimatore), si legge a pag. 4 al comma a)-ter :
all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
Quindi, i CCTTUU potranno chiedere a titolo di acconto, nella propria istanza di liquidazione depositata in cancelleria telematicamente via PCT, un compenso massimo pari al 50% del compenso totale (applicando l’art. 13 delle tabelle allegate al DM Giustizia 30/05/2002), determinato sulla base del valore di stima dell’immobile.
A vendita avvenuta, quindi tipicamente dopo molti mesi (spesso anche anni!), il compenso complessivo dell’esperto sarà, invece, calcolato in base al prezzo effettivamente ricavato dalla vendita dell’immobile, che potrebbe essere inferiore al valore della stima a suo tempo eseguita!